Riportiamo dal comunicato n.36 del 22/04/2009
Gara Entes Scirocco –Real Monforte (2-0) del 19/04/2009
Visti gli atti relativi alla gara in epigrafe;
Visto il reclamo presentato, nel rispetto delle norme procedurali previste dal C.G.S., dalla Società Real Monforte,con il quale è denunciata la posizione irregolare dell’Assistente Arbitro di parte, Caccetta Antonino della Società Entes Scirocco;
Accertata la fondatezza della suddetta denuncia;
Visto il combinato disposto degli artt. 17 co. 5 lett. B e 29, co. 7 e 8, del C.G.S.;
si delibera
di infliggere la punizione sportiva di perdita della gara per 0-3 alla Società Entes Scirocco;
di infliggere l’ammenda di € 100,00 (cento/00) alla Società Entes Scirocco;
di diffidare la Società Entes Scirocco perché la persona che ha ricoperto l’incarico di Assistente Arbitro di parte nella gara in epigrafe, Signor Caccetta Antonino, risulta essere in status di «svincolato» e, pertanto, non essendo un tesserato della stessa Società, non aveva alcun titolo a ricoprire il suddetto incarico.